- 8 Gennaio 2025
- Marchi
- Raffaele Bonini
Taffo Funeral Services “deve morire”. Così, in un video, la nota agenzia funebre, divenuta un vero e proprio caso grazie allo straordinario lavoro sui social da parte dell’agenzia Kirweb di Riccardo Pirrone, ha annunciato il rebranding. Un annuncio che ha fatto scalpore, anche perché Taffo oggi è un franchise con sedi in tantissime parti d’Italia. Ma la decisione non nasce certo per volontà dei detentori del marchio o per puro spirito d’impresa, e non risale neppure agli ultimi giorni. Tale decisione nasce da una sentenza del tribunale di Roma, che ha dichiarato con una sentenza la “nullità del marchio” per quella che, in gergo, viene definita “registrazione in mala fede”.
Cos’è successo?
In origine l’attività di onoranze funebri era stata avviata da Gaetano Taffo e proseguita poi dalle diverse generazioni (figli, nipoti e pronipoti) sino al 2015, quando per dissidi famigliari le famiglie e le attività si sono scisse con la creazione di due società a nome Taffo. In origine, il marchio non era stato registrato dallo stesso Gaetano, quindi per alcuni anni gli eredi, in qualità di contitolari, hanno tutti utilizzato il marchio di fatto “Taffo”, per contraddistinguere le proprie molteplici attività d’impresa, tra loro concorrenti.
A un certo punto, però, la Taffo Gaetano & Figli s.n.c. decide unilateralmente di registrare il marchio “Taffo funeral services” dapprima presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchio e successivamente presso l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, acquisendo così un diritto di esclusiva sul segno, tale da escludere il diritto degli altri coeredi a farne uso.
L’uso di un marchio in comunione da parte del singolo non può, però, impedire agli altri di farne parimenti uso. Per tale ragione, deve essere esclusa la possibilità di utilizzo unilaterale del marchio. Da qui la decisione del Tribunale di Roma di dichiarare la nullità del marchio in quanto registrato in mala fede.
Registrazione in mala fede: cos’è?
In ambito di proprietà intellettuale e marchi, la “registrazione in mala fede” si riferisce a un atto in cui una persona o una società registra un marchio con l’intento di danneggiare o approfittare indebitamente dei diritti di un altro. Questo avviene generalmente quando il richiedente sa che il marchio registrato è confondibile con un marchio preesistente o che potrebbe creare confusione con un altro marchio già utilizzato, magari con una certa notorietà.
Tecnicamente, la registrazione di un marchio in mala fede si verifica nelle seguenti condizioni:
Intento di sfruttare la reputazione di un altro marchio: la persona che effettua la registrazione lo fa con l’intenzione di approfittare della notorietà di un marchio preesistente o comunque con l’intento di confondere i consumatori e indirizzarli verso il proprio prodotto o servizio.
Ostruzione della concorrenza: in alcuni casi, la registrazione di un marchio in mala fede può essere fatta per ostacolare la concorrenza o per impedire a un altro imprenditore di utilizzare il proprio marchio, approfittando di una posizione dominante o di una strategia premeditata.
Registrazione di un marchio simile: Si verifica anche quando una persona registra un marchio simile o identico ad uno già esistente e utilizzato da altri, con l’intento di sfruttarne l’affinità e indurre confusione tra i consumatori.
In molti ordinamenti giuridici, la registrazione di un marchio in mala fede è considerata un’azione illecita e può essere annullata, impedita o contestata in sede legale. Le leggi sulla proprietà intellettuale prevedono meccanismi di tutela contro la registrazione di marchi in mala fede, anche attraverso opposizioni e azioni legali da parte dei titolari di diritti precedenti.
Ad esempio, l’Unione Europea ha introdotto nel suo sistema giuridico il concetto di “registrazione in mala fede” all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1001, che consente di annullare la registrazione di un marchio se dimostrato che è stato registrato in mala fede.
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