- 19 Maggio 2014
- Marchi
Era un evento particolarmente atteso da tutte le imprese che hanno esportazioni verso la Cina, temono la contraffazione dei propri marchi e da lungo tempo si lamentano dell’incertezza nel poterli difendere, sia dai danni economici causati dai contraffattori o da registrazioni di marchi simili, effettuate in mala fede.
La nuova legge cinese sui marchi comporta alcuni vantaggi per chi desidera, innanzitutto registrare il proprio marchio in questo Paese: finalmente viene ammessa la possibilità di depositare una domanda per più di una classe merceologica di prodotti o di servizi, presso l’Ufficio Marchi Cinese.
Questo dovrebbe comportare una riduzione dei costi di deposito, visto che prima era necessario depositare tante domande quante erano le classi merceologiche da proteggere.
I tempi di esame delle domande, delle opposizioni e delle cancellazioni presso l’Ufficio Marchi vengono stabiliti per legge sempre al massimo entro 9-12 mesi (salvo eccezionali proroghe), mentre fino a poco tempo fa le decisioni su opposizioni e ricorsi comportava, no attese di 2-3 anni.
Vengono innalzate molto significativamente le sanzioni economiche per la contraffazione di prodotti e chiarite le regole per determinare i danni economici subiti dal legittimo proprietario; nei casi più gravi, la sanzione per contraffazioni è determinata in una cifra equivalente a $ 500.000,00, una cifra molto elevata rispetto ai risarcimenti che le aziende estere riuscivano ad ottenere al termine di cause per contraffazione in Cina.
Una forte raccomandazione, per le aziende italiane che vogliono proteggere i propri marchi in Cina è di agire il più rapidamente possibile.
Purtroppo, uno degli aspetti negativi della nuova legge cinese è che, se un’opposizione alla registrazione di un marchio identico o simile a quello italiano viene persa, il marchio viene registrato senza poter depositare appello.
L’azienda italiana, legittima titolare del marchio, potrà depositare un’azione di cancellazione per mancato uso dopo tre anni dalla registrazione, ma nel frattempo in Cina non potrà ostacolare il contraffattore e, se questi mantiene attivo l’uso del marchio durante i tre anni, difficilmente potrà farlo decadere.
E’ un aspetto della legge, evidentemente sbilanciato a favore del richiedente cinese e di tipo protezionistico, indipendentemente dal fatto che si permetta la continuazione di un illecito e il suo possibile consolidamento: è il punto certamente più criticato, che costringe le aziende italiane ad agire con rapidità per evitare di vedersi “scippare” il proprio marchio aziendale, per esempio, nel Paese che ormai ha superato anche gli Stati Uniti come prima potenza economica mondiale.
Ing. Francesco Bonini