- 28 Marzo 2023
- Brevetti
- Ercole Bonini
Nell’era dell’industria 4.0 l’interazione con il digitale è ormai prassi. Eppure, se a tratti, questo “uso comune” è ormai riconosciuto e, anche normativamente parlando, tutelato, non mancano le eccezioni. E la questione pone molti dubbi anche in termini di brevettabilità di un’invenzione, ad esempio quando questa è legata in maniera indissolubile al software. Meglio allora far chiarezza sull’argomento e rimuovere ogni perplessità: non si può proteggere con un brevetto il software di per sé, quanto piuttosto la soluzione di un problema tecnico ottenuta grazie al ricorso al software.
Per meglio spiegare quanto sopra, quindi, l’invenzione di un nuovo software non viene ritenuta non brevettabile in quanto tale, ma la domanda, per la quale è previsto un esame analogo a ogni altra tipologia di invenzione, deve rispondere ai criteri stabiliti per tutte le altre categorie: novità, attività inventiva ed applicazione industriale.
Solo una volta verificata la sussistenza di tali requisiti, la domanda potrà quindi essere sottoposta ad esame, fase questa nel corso della quale verrà valutato oltre all’aspetto meramente tecnico, il contributo alla soluzione di un problema tecnico in modo non ovvio.
E fin qui abbiamo chiarito gli aspetti che legittimano la brevettabilità dell’invenzione di software, secondo le linee guida EPO, condivise anche dalla giurisprudenza nazionale che ha rilevato (Trib. Torino, 13 agosto 2008) come sia certamente brevettabile “un insieme di circuiti elettronici (non un semplice algoritmo o elenco di istruzioni), privi di una forma definita, che operano secondo insegnamenti metodologici implementabili totalmente in hardware oppure in parte in hardware ed in parte in software, e mai completamente in software”.
Rimane però un ulteriore aspetto da evidenziare e che può fare la differenza in sede di esame: la “sufficiente descrizione”. Spesso erroneamente meno considerata rispetto a quanto sopra, la sufficiente descrizione è infatti uno dei requisiti fondamentali in fase di verifica per le computer implemented inventions. Come stabilito dall’art. 51 CPI, al secondo comma, “l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla”, cioè realizzarla in modo che il suo oggetto possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. Affidarsi ad esperti e professionisti è dunque un passo imprescindibile per evitare facili errori e complicazioni nella delicata fase della valutazione della domanda e della preparazione della stessa.