- 27 Ottobre 2023
- Marchi
- Elena Pomello
Il nostro ordinamento disciplinala la registrazione dei marchi che contengono indicazioni geografiche, tra le indicazioni descrittive menzionate dall’art.13, co. 1, lettera b, del Codice di Proprietà Industriale, quali segni espressivi dell’origine geografica. In tal senso devono essere considerati tutti i segni che, direttamente o indirettamente, richiamino una certa località.
In questo articolo ci concentreremo sulla definizione di “marchio geografico”.
La tutela di un marchio geografico richiede infatti un’analisi particolarmente attenta che tenga contro di limiti e possibilità.
Cosa si intende per marchio geografico?
Il marchio geografico è un segno indicativo di un luogo e come segno distintivo, è soggetto al requisito di distinitività.
Si può ricorrere al marchio geografico?
Se pure la norma stabilisca che è esclusa la possibilità di registrare come marchio individuale, un segno costituito esclusivamente della descrizione di provenienza, è consolidata l’interpretazione per cui l’applicazione di tale divieto non debba essere intesa in senso assoluto, ma applicata limitatamente ai segni che individuano una località caratterizzante per il prodotto o il servizio, nel senso che determinate caratteristiche o anche la sua reputazione, sono dovute alla provenienza da quella zona.
Restano perciò liberamente registrabili i segni che, pur indicando l’origine del prodotto o servizio, sono del tutto neutri, in quanto espressivi di un’origine geografica che non influisce sulle caratteristiche qualitative o legate alla reputazione.
Ove tale legame non vi sia il marchio potrà essere considerato come un valido marchio di fantasia, poiché sarà escluso che il segno descriva l’effettiva origine geografica.
Esempi di marchi considerati validi sono “Capri” per sigarette, “Roma” per materiali da costruzioni non metallici.
Simili ipotesi possono peraltro ricadere sotto il diverso impedimento previsto dall’art. 14, co. 1, lettera b, del Codice di Proprietà Industriale, allorché il marchio abbia per il pubblico di riferimento una valenza decettiva.
Anche in questo caso occorrerà stabilire se l’origine evocata dal marchio e non corrispondente a quella reale, sia collegata a caratteristiche qualitative o alla reputazione del prodotto, che possono essere rilevanti nella scelta d’acquisto del pubblico e nel caso, trarre in inganno circa l’effettiva provenienza del prodotto o del servizio.
Perché il marchio collettivo può avere carattere geografico?
Il divieto di registrare nomi geografici subisce un temperamento nel caso si tratti di marchi collettivi.
Infatti, se un marchio individuale ha la funzione di contraddistinguere prodotti e servizi provenienti da una determinata impresa, il marchio collettivo ha la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative dei prodotti e o servizi, stabilite dall’obbligatorio regolamento d’uso.
La titolarità del marchio collettivo è infatti riservata a persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categoria, quali in particolare, consorzi, associazioni di produttori, che siano in grado di svolgere una funzione di garanzia rispetto all’origine, alla natura o alla qualità dei prodotti o servizi, con la facoltà di concedere l’uso del marchio a terzi, secondo quanto previsto dal regolamento.
Ai sensi dell’art. 11, co. 4 del Codice di Proprietà Industriale, in deroga a quanto previsto all’art. 13, co. 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
In ogni caso qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano da tale zona geografica avrà diritto ad utilizzare il marchio e a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrà rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
Inoltre, l’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non consentirà al titolare di vietare a terzi l’uso del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.