- 24 Novembre 2023
- Marchi
- Raffaele Bonini
Sempre più la vocazione turistica di determinate località è dettata da prodotti artigianali o industriali, vero e proprio motore dell’economia e fonte di attrazione. Un traino per l’indotto locale e una spinta per il patrimonio culturale, nonché un’occasione unica per le amministrazioni di determinate aree di poter valorizzare tradizioni e tipicità, rendendole un importante asset.
Se volessimo fare un esempio, potremmo recarci in Veneto, in provincia di Vicenza, sull’Altopiano, precisamente ad Asiago, dove la tradizione gastronomica lega indissolubilmente la località geografica al prodotto caseario.
Differenza tra indicazione geografica e marchio
Come è noto, indicazioni geografiche e marchi sono due piani differenti di protezione e tutela, seppur possono essere, in taluni casi, trasversali. Mentre le indicazioni geografiche comunicano un messaggio relativo alla qualità e alla reputazione dei prodotti di una determinata zona territoriale, i marchi informano i consumatori sull’origine imprenditoriale dei prodotti. La loro coesistenza sul mercato deve essere dunque opportunamente regolata, in quanto la compresenza può generare confusione e, in alcuni casi, anche arrecare danni d’immagine con impattanti ricadute economiche.
Le novità in materia di indicazione geografica
Le indicazioni geografiche rappresentano, quindi, uno strumento importante per le imprese e per il mercato. A tal proposito, è interessante la recente (27 ottobre 2023) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del “Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753” (“Regolamento”). L’adozione del Regolamento, che avvia un sistema uniforme di protezione da parte degli Stati Membri sui prodotti artigianali e industriali con determinate caratteristiche, consente anche all’Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche, tutelando quindi sia le indicazioni agro-alimentari che quelle artigianali e industriali.
Gli Stati Membri entro il 1°dicembre 2025 dovranno notificare alla Commissione europea quali sanzioni hanno adottato in caso di violazione del Regolamento.
Quando si richiede un’indicazione geografica?
Affinché un prodotto artigianale o industriale sia proteggibile come indicazione geografica questo deve possedere i seguenti requisiti:
- essere originario di un luogo, una regione o un paese determinati;
- la sua qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso;
- almeno una delle fasi di produzione deve avere luogo nella zona geografica delimitata;
- il prodotto deve rispettare il disciplinare di produzione: deve essere contenuta, quindi, tra le altre informazioni, la specificazione della zona geografica della quale è originario il prodotto e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e la qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto stesso, nonché gli elementi che dimostrano che quest’ultimo è originario della zona indicata.
In cosa consiste la procedura di registrazione?
A presentare la domanda di registrazione di una indicazione geografica per prodotti artigianali o industriali può essere un’associazione di produttori e, in determinate condizioni, anche un produttore singolo. Possono avanzare richiesta le autorità locali o regionali, i soggetti privati designati da uno Stato Membro.
A livello nazionale, responsabile dell’esame della domanda e della eventuale procedura di opposizione è un’autorità designata da (e per) ogni Stato Membro.
A seguito dell’esame della domanda e con la sua pubblicazione, decorre un periodo non inferiore a due mesi, per proporre opposizione alla registrazione. A seguito dell’esame e dell’eventuale opposizione, l’autorità nazionale, adottata la propria decisione, presenta la domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), provvista di tutti i documenti richiesti dall’art. 22.
L’esame effettuato dall’EUIPO, che tiene conto dell’esito della fase nazionale, deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla ricezione della domanda. Al termine della procedura, l’EUIPO accoglie o respinge la domanda di registrazione.
Gli Stati Membri possono comunque richiedere, ai sensi dell’art. 19, di essere dispensati dalla procedura nazionale, ricorrendo così alla “procedura diretta”, per mezzo della quale la domanda di registrazione viene indirizzata immediatamente all’EUIPO.
Le tutele derivanti dall’indicazione geografica e la coesistenza con i marchi
Le indicazioni geografiche registrate sono protette da:
- qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto che riguardi i prodotti non oggetto di registrazione ma paragonabili ad essi, o qualsiasi uso dei prodotti registrati che sfrutti, indebolisca, diluisca o danneggi la reputazione dell’indicazione registrata;
- usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica;
- indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura o altre caratteristiche essenziali del prodotto
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore in relazione all’origine del prodotto.
L’art. 41 del Regolamento invece, prevede la possibilità di utilizzare un’indicazione geografica protetta per comunicare al pubblico che un determinato prodotto “contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto oggetto di una registrazione di indicazione geografica”.
L’art. 44 par. 1 dispone che non possa essere registrato un marchio, il cui uso sarebbe in violazione dell’art. 40 del Regolamento, se la relativa domanda è stata presentata dopo la data di deposito della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.
Al contrario, l’art. 44 par. 2 impedisce la registrazione di un’indicazione geografica avvenuta successivamente a quella del marchio, nel caso in cui il marchio goda di notorietà e l’indicazione geografica potrebbe indurre il consumatore in errore sulla vera identità del prodotto.
Un’indicazione geografica e un marchio, secondo quanto previsto dall’art. 44 par. 4, possono coesistere qualora quest’ultimo, pur contravvenendo all’art. 40, sia stato depositato, registrato o usato in buona fede all’interno del territorio dell’Unione e ciò sia avvenuto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di registrazione della prima. Ma in questo caso è fondamentale che non sussistano motivi di nullità e decadenza previsti dalla Direttiva UE 2015/2436 e dal Regolamento UE 2017/1001.
Sempre l’art. 44, par. 5, prevede la contemporanea apposizione sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti dei marchi di certificazione, collettivi e delle indicazioni geografiche.
Non mancano gli strumenti di difesa: le condotte contraffattorie e sleali potranno essere contrastate mediante procedimenti cautelari e di merito presentati ai Tribunali delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Affidati a un esperto
Affidarsi a professionisti ed esperti del settore è un passo non opzionabile in casi quali quelli sopra indicati. Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di professionisti specializzati in grado di rispondere a tutte le esigenze.