- 11 Gennaio 2024
- Copyright
- Raffaele Bonini
Lo spasmodico utilizzo dei social network e la loro continua e sempre più assidua presenza e frequentazione da parte degli utenti ha portato la giurisprudenza a continui aggiornamenti in materia e all’introduzione di un apparato normativo che tuteli i diversi autori nell’ambito del copyright.
Nello specifico, l’argomento qui trattato si concentra sull’utilizzo e condivisione di foto sui social network. Anche questi mezzi di comunicazione, infatti, sono più che mai fonte di violazione del diritto d’autore.
La casistica evidenzia in particolare violazioni sul diritto d’autore riguardanti appunto foto e/o immagini altrui.
Scrollando su Facebook o Instagram incappiamo facilmente, e più spesso di quanto si dovrebbe, nell’uso indiscriminato di immagini prese da Google Images o scaricate da altri profili e riutilizzate senza autorizzazione alcuna. Sono comportamenti diffusi e del tutto irriflessi. Ovviamente, illeciti.
È opportuno premettere che i principi che regolano il diritto d’autore nel mondo digitale sono identici a quelli validi per opere letterarie, musicali e audiovisive.
È molto diffusa, nonostante diverse sentenze ne abbiano condannato l’uso illecito, la pratica di utilizzare immagini che si trovano in Rete sui propri profili o pagine solo perché ritenute “disponibili” pubblicamente. Si tratta di una concezione errata. Le immagini e/o le foto circolanti in rete non sono infatti riutilizzabili, a meno che non sia l’autore stesso ad avere indicato la possibilità di condividerle.
Diritto d’autore delle immagini online: tutte le foto sono uguali?
No, partire da una distinzione, come previsto dal quadro normativo, è fondamentale.
Le foto o le immagini sono normate dalla c.d. Legge sul Diritto D’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri esercizi connessi al suo esercizio):
- opere fotografiche con un “apprezzabile apporto creativo”, aventi quindi valore artistico e che mostrano unicità e creatività;
- fotografie semplici (art. 87 – I c.), cioè immagini di persone o cose e fatti della vita naturale e sociale ottenute con il mezzo fotografico o mezzi analoghi;
- riproduzioni fotografiche (art. 87 – II c.) ovvero copie fotografiche di scritti, documenti, disegni tecnici.
La differenza tra opere fotografiche e fotografie semplici
Le opere fotografiche sono contraddistinte da carattere creativo: evidenziano dunque uno stile personale dell’autore e posseggono elementi in base ai quali le stesse possono ritenersi creazioni artistiche. Le opere fotografiche sono coperte da diritto d’autore per 70 anni dopo la morte dell’autore stesso.
Le fotografie semplici, invece, sono anch’esse coperte da diritto d’autore, ma per soli 20 anni e dalla prima pubblicazione, e non a partire dalla morte dell’autore. A differenza della fotografia artistica, però, quella “semplice” (artt. 87 e ss. LA) configura un mero atto riproduttivo della realtà privo di carattere creativo.
Per quanto riguarda la fotografia artistica (opera fotografica), la protezione nasce con la semplice esecuzione dell’opera, senza bisogno di formalità costitutive. Anche per la semplice fotografia il diritto nasce con l’esecuzione dell’opera. Qualora non si riportino queste indicazioni, l’eventuale riproduzione della fotografia non può essere considerata abusiva.
L’eccezione non fa la regola
Ci sono casi specifici in cui il consenso alla pubblicazione di foto e/o immagini non è obbligatorio.
Tra questi:
- Foto scattate nell’esercizio dell’attività giornalistica che ritraggano soggetti di interesse pubblico e contestualmente non pregiudichino l’onore, il decoro e la reputazione della persona;
- Se le persone ritratte non sono riconoscibili;
- Se le persone ricoprono un ruolo pubblico d’ufficio;
- Per scopi didattici, scientifici o culturali senza scopo di lucro;
- Per necessità di ordine pubblico (polizia ecc.);
- In caso di personaggio noto e nei casi in cui l’immagine di questa persona non sia protetta e utilizzata a fini commerciali.
Il consenso all’uso e alla pubblicazione
Il consenso implicito o tacito non è mai consigliato, o almeno non è dimostrabile, in quanto impugnabile, a livello legale. È buona prassi farsi rilasciare un consenso scritto o anche orale, ma dimostrabile. In caso di minori serve sempre e comunque il consenso dei genitori.
Nel consenso è opportuno indicare chi è autorizzato a trattare le immagini, eventualmente segnalando i mezzi sui quali sia possibile pubblicare le fotografie.
Affidati a un esperto
Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di professionisti specializzati. Lo Studio offre servizi a 360° per la protezione e tutela del Diritto d’Autore: assistiamo i nostri clienti nel riconoscere, valorizzare e tutelare i diritti sulle proprie opere.