- 10 Maggio 2024
- Brevetti
- Paolo Marchioro
Per la protezione del software la legge mette a disposizione due strumenti: il diritto d’autore e la brevettazione. In molti casi lo stesso software può essere protetto con entrambi i suddetti strumenti.
Si tratta di due differenti tipi di tutela. Il diritto d’autore protegge il software per come è scritto; dunque, tutela la forma del codice, ovvero il codice sorgente scritto con uno specifico linguaggio di programmazione e il codice eseguibile (linguaggio macchina). Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software; quindi, il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice.
La protezione del software come diritto d’autore
I software sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore in quanto ritenuti opere dell’ingegno a carattere creativo. In particolare, sia in Italia che a livello internazionale, il software nei suoi codici sorgente ed eseguibile viene equiparato alle opere letterarie. Per godere della protezione del diritto d’autore il software deve essere originale rispetto ai software preesistenti. La protezione del software nasce automaticamente con la sua creazione e i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il diritto morale è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono essenzialmente nei diritti di utilizzazione economica (cioè il diritto di pubblicare, diffondere e commercializzare il software).Tali diritti vengono riconosciuti all’autore del software, cioè a chi ha creato il programma; se però l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro o al committente.
Il software può essere depositato presso il pubblico registro per il software istituito presso la SIAE. L’esemplare del programma depositato non potrà essere consultato da nessuno. La registrazione sul pubblico registro del software vale come prova dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore.
La brevettazione del software
Per quanto riguarda la brevettazione del software, è necessario innanzitutto evidenziare che non tutti i software sono brevettabili. Un software per essere brevettabile deve apportare una soluzione tecnica ad un problema tecnico e soddisfare i normali requisiti di brevettabilità delle invenzioni, in particolare la novità e l’attività inventiva.
Deve esistere, quindi, un “effetto tecnico” ulteriore rispetto alla normale interazione del software con i dispositivi hardware. Ovvero è possibile proteggere un algoritmo che elabora dei dati ricevuti in ingresso ed è in grado di fornire in uscita dei risultati che permettano di ottenere un effetto tecnico in modo nuovo e non ovvio per l’esperto del settore.
Ad esempio, sono brevettabili i software relativi alla compressione dei dati, all’accelerazione video, per elaborare immagini digitali, o software in grado di permettere il funzionamento di un impianto produttivo in modo ottimizzato.
Differenze tra protezione del software come diritto d’autore o come brevetto
- Il diritto d’autore protegge il programma come se fosse un’opera letteraria, ossia per il modo in cui è scritto, per cui ogni volta che viene scritto un programma che esegue la stessa funzione, ma utilizzando una scrittura differente, non si ha violazione dei diritti d’autore.
- Il brevetto invece tutela il programma come metodo e quindi da un punto di vista della sequenza delle fasi che vengono eseguite, sia che siano espresse in forma logica che in forma di algoritmo.
Affidati a un esperto
Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di esperti in grado di rispondere a tutte le esigenze. Affidarsi a profili competenti è un passo non opzionabile se si vuole rimanere sempre aggiornati in materia di tutela.