- 17 Giugno 2024
- Marchi
- Raffaele Bonini
Quando si parla di alimenti, il tema è strettamente legato a sicurezza e garanzia, nonché qualità e affidabilità. In Europa, l’Italia svetta per numero di denominazioni protette, grazie alle quali i prodotti agroalimentari nostrani rappresentano la più alta espressione del Made In Italy e le denominazioni protette ne rappresentano una leva di marketing importante.
Il Regolamento CE n. 1151 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari (abrogato dal Regolamento UE 11 aprile 2024, n. 2024/1143, in vigore dal 13 maggio 2024), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti. agricoli e alimentari, nonché alle specialità tradizionali garantite, assicura una protezione specifica alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.
Denominazione di origine controllata (DOP)
«Denominazione di Origine» (DOP): nome «che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturati e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata»;
Questo è il simbolo che contraddistingue i prodotti DOP
Indicazione geografica protetta (IGP)
«Indicazione Geografica» (IGP): nome «che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata»;
Questo è il simbolo che contraddistingue i prodotti IGP
Specialità tradizionale garantita (STG)
Specialità Tradizionale Garantita (STG): la “specificità” in questo caso non è legata a un’area geografica, ma a metodi di produzione e/o trasformazione tradizionali. I produttori in questo caso sono tenuti a rispettare la ricetta tradizionale, senza vincoli relativi al reperimento delle materie prime o al luogo di fabbricazione.
Questo è il simbolo che contraddistingue i prodotti STG
Per la IGP, dunque, a differenza della DOP, è sufficiente anche che una sola qualità sia influenzata dal territorio ovvero che l’ambiente geografico influenzi soltanto la reputazione del prodotto e occorre che anche una sola delle fasi di produzione avvenga sul territorio. Il regime di protezione e di registrazione richiede controlli molto rigidi, prevedendo che contestualmente al deposito della domanda sia presentato un disciplinare contenenti gli elementi caratterizzanti che ne definiscono gli standard di produzione, il c.d. milieu.
Requisiti delle indicazioni geografiche
Le indicazioni geografiche svolgono quindi nel sistema europeo una funzione di certificazione di standard qualitativi del prodotto, richiedendo la sussistenza di tre requisiti:
– il legame tra prodotto e territorio
– un sistema di certificazione e controllo ad opera di un organo pubblico
– il rispetto del relativo disciplinare di produzione.
Le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo
Con particolare riferimento al settore vitivinicolo per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani.
Il decreto legislativo 81/2010, con il quale l’Italia ha adeguato la legge 164/1992 sulle denominazioni di origine dei vini, ha stabilito che i vini DOP sono classificati in:
Le DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita) sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
Le DOC (Denominazione di origine controllata)e le IGT (indicazione geografica tipica) sono riservate ai vini aventi determinate caratteristiche quali zona di produzione, tecniche di produzione e requisiti stabiliti, nei relativi disciplinari di produzione.
Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
Il ruolo strategico della denominazione protetta
L’Italia è il Paese Europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari protetti.
Le DOP, IGP e le STG sono uno strumento fondamentale per tutelare e valorizzare gli standard qualitativi dei prodotti.
Obiettivo principale dell’investire in una denominazione protetta è il ritorno che questa può generare innescando una positiva percezione nel consumatore.
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