- 14 Dicembre 2023
- Brevetti
- Raffaele Bonini
Il prepotente avvento dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) sulla scena pubblica ha aperto non solo discussioni su temi etici ma anche riflessioni sul diritto d’autore e sui brevetti.
Oramai la definizione di Intelligenza artificiale è entrata negli usi e costumi della società contemporanea, aprendo un profondo varco verso il futuro. Una rapida, seppur progressiva, entrata in scena ne ha segnato l’avvento in diversi ambiti: lavoro, economia, politica, ricerca, scienza e innovazione.
E certo il dibattito creatosi attorno all’AI, in particolare con l’avvento di ChatGPT, ha creato vere e proprie scissioni e spaccature, non solo sul versante etico ma anche su quello del “valore” di quanto comunicato dal nuovo mezzo. Gli errori, in effetti, non mancano. E se si guarda nello specifico a ChatGPT, accolta con entusiasmo al suo arrivo, non si può negare l’enorme quantità di errori, omissioni e addirittura invenzioni automaticamente generate dal sistema che comunque richiedono l’intervento umano per una prestazione adeguata e valida.
Nel sistema legale tradizionale, i diritti di proprietà intellettuale sono assegnati agli autori dell’opera, che hanno investito tempo e lavoro nella creazione dell’opera, e nascono in capo all’opera stessa. Questi diritti forniscono agli autori il controllo sull’uso e la distribuzione delle opere consentendo loro di trarre profitto dal proprio lavoro.
Ma quando un’opera è generata da un algoritmo di IA senza l’intervento diretto di un essere umano, emergono domande complesse, che non hanno risposte chiare e sollevano importanti implicazioni giuridiche ed etiche.
Nell’eventualità in cui una IA sia fonte di un incidente di qualsiasi tipo su chi ricade la responsabilità? Sull’inventore della macchina? Su coloro che hanno programmato l’algoritmo?
E soprattutto, in questi casi, a chi è attribuibile l’opera d’ingegno? A chi ha generato l’opera? Al programmatore dell’algoritmo o alla persona che si è servita dell’elaborato?
Alcuni Paesi stanno cercando di affrontare la questione attraverso modifiche delle leggi esistenti. Ad esempio, in alcuni casi, i diritti di proprietà intellettuale sono stati assegnati al proprietario dell’IA generativa o al programmatore che l’ha sviluppata. Tuttavia, ciò solleva domande su come definire il valore del contributo umano rispetto a quello dell’IA. Oltre alle sfide giuridiche, sorgono anche questioni etiche importanti. L’IA può produrre opere che sono indistinguibili da quelle create da esseri umani. Ciò solleva interrogativi sulla genuinità e l’autenticità delle opere creative. Inoltre, il fatto che l’IA possa essere utilizzata per generare opere in maniera massiva solleva domande sull’originalità e sull’individualità delle creazioni artistiche.
Ma spieghiamo meglio il concetto di IA e quando entriamo in questo ambito di competenza. Se volessimo meglio definire il concetto di Intelligenza Artificiale, allora dovremmo prendere atto del fatto che ad oggi non vi è una definizione capace di comprenderne i più svariati aspetti e modelli. L’AI, infatti, applicata a diversi ambiti ha generato una serie di veri e propri strumenti, molti dei quali entrati ormai a pieno regime nella nostra quotidianità. Ci ritroviamo spesso a chattare con assistenti virtuali, ad esempio, così come i veicoli a guida autonoma, o comunque muniti di sistemi sempre più votati alla sicurezza e all’esperienza del guidatore, non sono più così rari. Ma ancora, non è raro ritrovarsi dinnanzi a suggerimenti veri e propri sugli acquisti, ad esempio, elaborati dagli stessi dati da noi forniti sulla base delle nostre preferenze espresse o a soluzioni che ricorrono ad algoritmi di intelligenza artificiale su dati strutturati (Predictive Analysis). Le categorie, insomma, sono diverse e ciascuna comprende aspetti e declinazioni differenti.
Come per i software, anche per l’AI si pongono una serie di quesiti relativi alla sua tutela. Il paragone con i software d’altronde, non è del tutto sbilanciato, avendo a che fare in ambo i casi con algoritmi. Ma come evidenziato già in altri approfondimenti, non si può proteggere con un brevetto il software di per sé, quanto piuttosto la soluzione di un problema tecnico ottenuta grazie al ricorso al software. Pertanto, un algoritmo in quanto tale non è brevettabile. Ma può essere brevettabile un metodo che comporti l’utilizzazione di un algoritmo. Un’invenzione, quindi, per essere brevettabile e quindi formare oggetto di un’esclusiva di sfruttamento per 20 anni dev’essere rappresentata dalla soluzione ad un problema tecnico che risulti per l’esperto del settore non ovvia dallo stato della tecnica.
L’EPO (European Patent Office) è intervenuto sul tema, integrando anche le linee guida per l’esame delle domande di brevetto: per l’Ufficio Europeo dei Brevetti la brevettabilità delle invenzioni realizzate con sistemi di AI è possibile, ma in presenza di alcune condizioni fondamentali.
Tra i requisiti indispensabili per l’approvazione della domanda troviamo che l’invenzione deve avere carattere tecnico: deve quindi contribuire alla soluzione di un problema tecnico; inoltre, le caratteristiche tecniche delle invenzioni devono comportare un’attività inventiva, cioè devono fornire un contributo non ovvio per professionisti del settore rispetto allo stato dell’arte; un’invenzione elaborata da sistemi di AI deve soddisfare rispettivamente i requisiti di chiarezza (si noti infatti che spesso la descrizione del funzionamento di un sistema di AI è di comprensione non agevole) e di sufficiente descrizione, nel senso che un qualsiasi esperto del settore, a partire dalla lettura della domanda di brevetto, deve poter essere in grado di attuare l’invenzione.
In ogni caso, un’intelligenza artificiale non può essere designata come inventore in un brevetto, ma deve essere necessariamente una persona fisica.
Affidati a un esperto
Affidarsi ad esperti e professionisti è dunque un passo imprescindibile per evitare facili errori e complicazioni nella delicata fase della valutazione della domanda e della preparazione della stessa. Lo Studio Bonini tratta da sempre numerosi aspetti, anche particolari, che implicano l’utilizzo, la licenza o la cessione dei diversi titoli di proprietà intellettuale.