- 5 Ottobre 2023
- Proprietà industriale
- Ercole Bonini
La Proprietà industriale è regolamentata da un apposito codice (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplina, in maniera organica e strutturata, la tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Le recenti modifiche introdotte
È del 23 agosto 2023 la recente introduzione della legge 24 luglio 2023, n. 102, che modifica il codice della proprietà industriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023.
La legge introduce diverse novità, tra cui la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere; la titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca; la possibilità per le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli enti pubblici di ricerca ovvero per gli IRCCS di dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell’ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico.
Le modifiche al Codice di Proprietà Industriale nel dettaglio
La protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere: : consente, a chi ne ha interesse, di chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy ed attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
La titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca: quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. Se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione. L’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.
Uffici di trasferimento tecnologico: in particolare, le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell’ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all’ufficio di cui al presente comma deve essere in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio.
Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano: la legge stabilisce che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
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