- 28 Febbraio 2025
- Brevetti
L’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Venezia da parte della Suprema Corte solleva una questione cruciale nel campo della proprietà intellettuale: in caso di contitolarità brevettuale, può uno dei contitolari sfruttare liberamente il brevetto o è necessario il consenso unanime degli altri contitolari? La risposta della Corte si fonda su principi consolidati in materia di comunione dei diritti reali, ai quali la contitolarità brevettuale è strettamente legata.
L’art. 6 del Codice della proprietà industriale stabilisce chiaramente che, salvo diverso accordo tra le parti, i diritti relativi a un brevetto condiviso sono regolati dalle disposizioni del codice civile sulla comunione. Ciò implica che, nel caso di contitolarità brevettuale, ogni co-titolare ha un diritto pari agli altri sull’invenzione, e l’utilizzo di questo diritto non può avvenire in modo unilaterale.
Questa interpretazione è stata consolidata dalla giurisprudenza, in particolare con due decisioni emblematiche della Suprema Corte. La prima, la sentenza Cass. n. 265/1981, stabilisce che l’autorizzazione unanime dei contitolari è necessaria per la concessione di licenze d’uso esclusive. La Corte ha precisato che la licenza esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell’invenzione e, pertanto, necessita del loro consenso.
In un altro importante precedente, Cass. n. 5281/2000, si afferma che nessun contitolare può sfruttare unilateralmente l’invenzione o cedere a terzi il diritto di sfruttamento senza il consenso degli altri. La Corte ribadisce che, come in ogni comunione di beni, un comunista non può alterare la destinazione del bene comune o impedire agli altri il godimento della stessa.
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2364/2021 aveva interpretato diversamente, consentendo una certa libertà di sfruttamento del brevetto anche senza il consenso degli altri contitolari, a patto che non venisse precluso il loro diritto di godimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato questa decisione, chiarendo che lo sfruttamento unilaterale da parte di uno solo dei contitolari, anche nell’ambito della propria attività imprenditoriale o con la concessione a terzi, è precluso senza il consenso unanime.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di contitolarità brevettuale, lo sfruttamento del brevetto non può avvenire liberamente da parte di un singolo contitolare. Un contitolare può agire solo con il consenso degli altri, in quanto un’azione unilaterale comprometterebbe il diritto esclusivo di tutti i contitolari, alterando la destinazione del bene comune. Pertanto, per evitare contenziosi, è fondamentale che tra i contitolari venga definito chiaramente, preferibilmente in un accordo scritto, il modus operandi per lo sfruttamento del brevetto.
Fonte: Sprint