- 17 Maggio 2024
- Copyright
- Raffaele Bonini
A chi non è capitato, recandosi in sala o guardando anche comodamente un film sul divano, di ritrovarsi davanti all’avviso “LA PIRATERIA È UN REATO”?
Leggendo quest’avviso, nell’immediato il pensiero dello spettatore va al download illegale o comunque ai vari illeciti che, in rete ma non solo, costituiscono pirateria e circolazione di materiale a tutti gli effetti illegale. Le conseguenze della pirateria sono impattanti anche in termini economici: si riscontrano infatti circa 700 milioni di euro in meno sul Pil nazionale, introiti fiscali mancanti di 319 milioni di euro e perdite occupazionali stimate a 10mila posti di lavoro.
Per affrontare questa crescente minaccia, vari governi e organizzazioni hanno iniziato a prendere misure più drastiche. Tra questi si colloca il “DDL anti-pirateria”, strumento in Italia varato dal Senato per contrastare la violazione del copyright in ambito audiovisivo.
È opportuno, infatti, ricordare che anche quella cinematografica è un’opera coperta dal diritto d’autore. Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno che possiedono carattere creativo. Per convenzione, il diritto d’autore nasce in capo a chi crea l’opera. La sua tutela si estende a tutte quelle opere dell’ingegno che posseggono carattere creativo. In quanto riconosciuta come attività intellettuale, anche per lo sfruttamento dell’opera cinematografica all’autore spetta il riconoscimento di diritti di tipo morale e patrimoniale.
Diritti morali e patrimoniali
La funzione principale dei diritti morali consiste nella tutela della personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera. Oltre al diritto d’inedito, l’autore può vantare anche in maniera esclusiva:
– il diritto alla paternità dell’opera;
– il diritto all’integrità dell’opera, cioè di opporsi a qualsiasi deformazione dell’opera o atto a danno della stessa;
– il diritto al ritiro dell’opera dal commercio
All’autore, inoltre, è attribuita la paternità di un’opera anche qualora, al posto del proprio nome, utilizzi uno pseudonimo, alias, sigla o segno convenzionale notoriamente riconducibili alla sua persona o, addirittura, voglia ricorrere all’anonimato.
I diritti di tipo patrimoniale consistono, invece, nell’esclusiva utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera. Contrariamente ai diritti morali, quelli patrimoniali possono essere trasferiti dall’autore a terzi. Le opere cinematografiche, dunque, come poi quelle musicali o letterarie, sono a tutti gli effetti da considerarsi opere creative, risultato di un lavoro, di un impegno e di un investimento di tempo e di risorse. Ecco perché l’atto creativo è un’attività che, alla pari di altre, merita ogni riconoscimento in materia di diritto d’autore.
Violazione del copyright su un’opera cinematografica: non solo download illegale
Per quanto riguarda le opere cinematografiche, ogni qual volta si verifica una proiezione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, come stabilito dalla Legge 633/41, si tratta di una violazione del Diritto d’Autore. Qualsiasi utilizzo non autorizzato costituisce una forma di pirateria audiovisiva sanzionabile dalla legge civilmente e penalmente ex artt.171/171-ter.
In pratica, è illegale qualsiasi proiezione pubblica, anche a titolo gratuito, senza espressa concessione del titolare dei diritti.
I film sono opere protette dalla legge sul Diritto d’Autore (L.633/41). Senza l’apposita autorizzazione, mostrare un film pubblicamente costituisce una violazione dei diritti d’autore, con conseguenze legali significative. Il licenziante, ovvero colui che concede la licenza per la proiezione pubblica, può essere un ente intermediario, la società di produzione o distribuzione (pubblica o privata), il singolo che ne ha acquisito i diritti o a cui spettano per legge secondo quanto previsto dal diritto d’autore.
Ogni proiezione al di fuori dell’ambito domestico ha sempre bisogno di due autorizzazioni fondamentali:
Licenza SIAE: le musiche e le colonne sonore contenute nelle opere cinematografiche richiedono una specifica autorizzazione per la loro esecuzione in pubblico e la SIAE riscuote il solo compenso stabilito per l’esecuzione dell’opera.
Licenza del titolare dei diritti del film: è la licenza necessaria per l’utilizzazione dell’opera cinematografica e va chiesta al produttore o distributore del film.
Ma cosa si intende per proiezione in pubblico?
Sono considerate pubbliche esecuzioni tutte le proiezioni che non avvengono in determinati contesti, quali quello domestico. Non fa differenza il supporto utilizzato: sia che venga utilizzato un DVD, Bluray, un file o una piattaforma streaming, è sempre necessario sottoscrivere una licenza per la loro visione.
Ottenere una licenza per la proiezione di film è un passaggio essenziale per organizzare eventi di successo e rispettare i diritti d’autore dei creatori cinematografici.
Affidati a un professionista
Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di professionisti specializzati. Affidarsi ad esperti del settore è un passo imprescindibile. Noi diamo il giusto valore al Diritto d’Autore: assistiamo i nostri clienti nel riconoscere, valorizzare e tutelare i diritti sulle proprie opere e quelle altrui.