- 29 Gennaio 2025
- Marchi
- Raffaele Bonini
Il 13 novembre 2024, il Tribunale dell’Unione Europea ha emesso una sentenza (causa T-426/23) che conferma la nullità del marchio registrato da Chiquita Brands LLC per il bollino blu e giallo utilizzato sulla frutta fresca, incluse le banane. La decisione, che arriva dopo un lungo iter legale, offre spunti rilevanti in tema di distintività dei marchi, un concetto cardine nel diritto dei marchi dell’Unione Europea.
La genesi della disputa: la registrazione del marchio
Nel 2008, Chiquita Brands aveva richiesto la registrazione di un marchio figurativo consistente in un semplice ovale blu contornato da un bordo giallo, senza ulteriori elementi denominativi o figurativi. L’EUIPO aveva inizialmente accolto la domanda di registrazione, conferendo al segno la protezione come marchio per una vasta gamma di prodotti, tra cui carne, pesce, frutta fresca e succhi di frutta.
Tuttavia, nel 2020, la Compagnie financière de participation aveva richiesto l’annullamento del marchio, sostenendo che il segno fosse privo di distintività. L’EUIPO aveva accolto tale richiesta, dichiarando nullo il marchio per tutti i prodotti inclusi nella registrazione.
L’intervento della Commissione di Ricorso e la successiva decisione del Tribunale
Chiquita, tuttavia, aveva fatto ricorso contro la decisione dell’EUIPO, ottenendo parziali successi. La Commissione di Ricorso, infatti, aveva confermato la nullità del marchio per la frutta fresca, ma aveva riconosciuto la validità del segno per altri prodotti, come quelli delle classi 29 e 32 (inclusi succhi di frutta e altri alimenti confezionati). La questione è poi giunta davanti al Tribunale dell’Unione Europea, che ha confermato la posizione dell’EUIPO, dichiarando nullo il marchio esclusivamente per la frutta fresca.
Le motivazioni del Tribunale: assenza di distintività per la frutta fresca
Il Tribunale ha motivato la sua decisione sottolineando che l’ovale blu e giallo, pur essendo un segno semplice e facilmente applicabile alla superficie curvata della frutta, non fosse sufficientemente distintivo nel settore della frutta fresca. Le etichette ovali sono infatti un formato comune nel settore, e la combinazione di colori blu e giallo è frequentemente utilizzata per la frutta, riducendo ulteriormente la capacità del segno di distinguere i prodotti di Chiquita da quelli di altre aziende.
Inoltre, il Tribunale ha respinto la richiesta di Chiquita di riconoscere il “secondary meaning” (cioè l’acquisizione di distintività nel tempo grazie all’uso e alla pubblicità intensiva). Chiquita aveva sostenuto che l’ovale blu e giallo avesse acquisito capacità distintiva a seguito di anni di utilizzo, ma le prove fornite sono state giudicate insufficienti. La maggior parte delle evidenze si riferiva infatti a pochi Stati membri dell’UE, e nelle immagini presentate l’ovale era spesso accompagnato dal marchio verbale “Chiquita” o altri elementi figurativi. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l’ovale, da solo, non fosse sufficientemente distintivo per indicare l’origine del prodotto in tutta l’UE.
Le implicazioni per la protezione dei marchi
Questa sentenza evidenzia un aspetto fondamentale del diritto dei marchi nell’Unione Europea: la necessità di distintività del segno. Un marchio deve essere capace di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra e deve essere rappresentabile nel registro dei marchi in modo da poter determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della sua protezione. La sentenza ribadisce anche l’importanza di fornire prove adeguate e diffuse per sostenere l’acquisizione di distintività attraverso l’uso (il cosiddetto “secondary meaning”), soprattutto in contesti di ampio territorio come quello dell’Unione Europea.
Se da un lato la decisione del Tribunale consente a Chiquita di continuare a utilizzare il bollino blu e giallo per la frutta fresca, dall’altro la sentenza ha ridotto significativamente la protezione conferita al segno come marchio dell’UE, facendo emergere il rischio che altre imprese possano utilizzare segni simili per prodotti analoghi senza incorrere in violazioni.
Un caso che sottolinea l’importanza della distintività
Il caso Chiquita conferma quanto sia cruciale la distintività di un marchio ai fini della sua protezione. Un segno troppo semplice, generico o frequentemente utilizzato nel settore può risultare privo della protezione che deriva dalla registrazione come marchio. È essenziale che le aziende, quando richiedono la registrazione di un marchio, si assicurino che il segno possieda le caratteristiche necessarie per distinguere chiaramente i loro prodotti e per evitare che la protezione venga contestata in fase successiva. Inoltre, le prove a sostegno della distintività acquisita nel tempo devono essere solide e rappresentative del mercato di riferimento, specialmente in un contesto come quello dell’UE, che implica un territorio vasto e diversificato.
Affidati a un professionista
Per l’utilizzo di un qualsiasi segno distintivo, è sempre consigliabile consultare un professionista specializzato in diritto della proprietà intellettuale per evitare rischi legali. Lo Studio Bonini dà il giusto valore ai marchi: assistiamo i nostri clienti nel riconoscere, valorizzare e tutelare i propri prodotti e/o servizi.