- 26 Gennaio 2024
- Proprietà industriale
- Ercole Bonini
Sono sempre più all’ordine del giorno i casi di controversia tra dipendenti e titolari d’azienda per ciò che concerne la paternità sulle invenzioni. In tema di diritto di proprietà industriale, cosa prevede il quadro normativo nel caso in cui il dipendente, sia esso pubblico, privato o ricercatore universitario, risulti essere l’ideatore di un’invenzione? I diritti di sfruttamento fanno capo all’azienda o ente per cui il dipendente opera o allo stesso?
Bisogna anzitutto far presente che esistono due tipi di invenzioni: di servizio, d’azienda e occasionali.
Invenzioni di servizio, d’azienda e occasionali
Per invenzione di servizio s’intende sostanzialmente tutta la casistica in cui l’attività d’invenzione è prevista dal contratto che regolamenta il lavoro del dipendente e che, di conseguenza, viene adeguatamente retribuita (art. 64 comma 1 CPI). In sintesi, quindi, al datore di lavoro appartengono i diritti di sfruttamento dell’invenzione, mentre al lavoratore spetta soltanto una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto.
L’invenzione d’azienda, invece, pur svolgendosi nel corso dell’attività lavorativa del dipendente, non è regolamentata dal contratto di lavoro e quindi non viene retribuita ordinariamente. Anche in questo caso, fermo restando il diritto del datore di lavoro sull’invenzione, al lavoratore spetta un “equo compenso” per il lavoro svolto. C’è poi l’invenzione occasionale. Si tratta di invenzioni conseguite al di fuori dell’orario di lavoro e all’esterno dei locali aziendali, per cui al lavoratore spetterà, oltre al diritto morale, il diritto patrimoniale a sfruttare l’invenzione, a conseguire il brevetto.
Tutte situazioni, queste, che dimostrano come un lavoratore, durante l’esecuzione del rapporto di dipendenza o al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro, possa risultare inventore, ovvero creatore di qualcosa di nuovo (un oggetto, un processo produttivo).
In questi casi, a normare il quadro non è la giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, bensì quella relativa alla proprietà industriale.
Dipendenti pubblici e ricercatori universitari
Quanto sopra esposto prende in analisi prettamente i dipendenti che operano nel privato. E per chi opera nel pubblico e come ricercatore universitario?
Il ricercatore che intrattiene un rapporto di lavoro con un’università, o con una pubblica amministrazione, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca un tempo era titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. L’inventore, in questo caso, presentava la domanda di brevetto e ne dava comunicazione all’amministrazione che era tenuta a riconoscergli non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione.
Recentemente l’art. 65 CPI che disciplina le invenzioni dei ricercatori universitari è stato riformato dalla legge del 24 luglio 2023, n. 102. Tale legge è entrata in vigore a partire dal 23 agosto 2023.
Essa prevede che quando un’invenzione è realizzata nel corso di un rapporto di lavoro con un ente pubblico di ricerca, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione appartengono in prima battuta all’ente. È fatto salvo il diritto morale del ricercatore sulla paternità dell’invenzione.
Si abbandona così il cosiddetto “professor privilege”, allineando l’Italia con la legislazione della maggior parte dei Paesi europei e con il principio generale secondo cui i diritti patrimoniali di un’invenzione spettano a chi ha reso possibile tale invenzione.
Per sostenere ulteriormente le università e gli enti di ricerca, la riforma ha dato poi la possibilità ai medesimi di dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili, di un ufficio di trasferimento tecnologico con il compito di promuovere la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. A tale proposito, la nuova norma prevede che i diritti derivanti dalle invenzioni realizzate nell’esecuzione di attività di ricerca svolte dai ricercatori universitari, ma finanziata da soggetti terzi, debba essere disciplinata da accordi contrattuali tra le parti redatti secondo linee guida ministeriali adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca.
Nel caso di progettazione o realizzazione di software o banche dati, nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, a quest’ultimo spetta il diritto esclusivo della loro utilizzazione economica.
Affidati a un esperto
Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di professionisti specializzati in grado di rispondere a tutte le esigenze. Affidarsi a professionisti ed esperti del settore è un passo non opzionabile se si vuole rimanere sempre aggiornati in materia di tutela e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.