- 14 Dicembre 2023
- Brevetti
- Ercole Bonini
La tutela del software è sempre più materia, oltre che di studio, di controversie. Ad oggi, infatti, il software, ovvero un programma per elaboratori che è il risultato di una creazione intellettuale dell’autore, è uno dei più dibattuti oggetti nel campo della proprietà intellettuale e della sua protezione a livello legale.
La particolare attenzione attorno al software e alla sua tutela è frutto anche della controversa materia: non si può proteggere, infatti, con un brevetto il software di per sé, quanto piuttosto la soluzione di un problema tecnico ottenuta grazie al ricorso al software. Per meglio esplicitare quanto appena espresso, quindi, l’invenzione di un nuovo software non viene ritenuta non brevettabile in quanto tale, ma la domanda, per la quale è previsto un esame analogo a ogni altra tipologia di invenzione, deve rispondere ai criteri stabiliti per tutte le altre categorie brevettuali: novità, attività inventiva ed applicazione industriale.
Scelte di protezione: tra diritto d’autore e deposito brevetto
Ma importante è sottolineare che per la tutela del software si può ricorrere a diverse forme: la complessità della materia permette infatti una differenziazione tra ciò che è il codice sorgente del software e il suo algoritmo. Tale separazione dei componenti apre a due differenti forme di protezione: il ricorso al diritto d’autore da un lato, che può essere paragonato a un’opera letteraria; la possibilità di deposito del brevetto dall’altro.
La tutelabilità del software come opera dell’ingegno nasce con la Direttiva CE 250/91, che per la prima volta ha esteso la protezione esclusiva delle opere dell’ingegno ai programmi per elaboratore. Nel 1994, l’art. 10 dell’accordo elaborato dalla World Trade Organization e noto come “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPs) sancisce che i programmi per elaboratore, il codice sorgente e il codice oggetto sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna, che per la prima volta, nel 1886, ha sancito il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti.
Il D.Lgs. 518/1992, che ha ratificato la Direttiva CE 250/91, è stato il primo riconoscimento normativo del software in Italia. Successivamente, la Legge 747/1994 ha ratificato gli accordi TRIPs modificando alcuni articoli della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) in materia di software. In seguito, le norme relative alle sanzioni civili e penali a tutela del software hanno subito un’ulteriore modifica con l’entrata in vigore della Legge 248/2000.
L’autore di un software può quindi, facendo capo al diritto d’autore, vantare diritti sia “morali” che “patrimoniali” dal momento della creazione dell’opera. Questi vengono così acquisiti a titolo originario.
Per diritti morali s’intendono il diritto dell’autore, in alternativa alla pubblicazione, di tenere inedita l’opera, il diritto alla paternità della creazione e il diritto all’integrità dell’opera, che non può quindi essere soggetta da parte di terzi a modificazioni, danni o deformazioni. Questi hanno durata illimitata e non sono trasferibili.
Per diritti patrimoniali s’intendono invece quei diritti relativi all’esclusivo utilizzo e sfruttamento economico dell’opera (pubblicazione, riproduzione, etc.). Questi hanno durata limitata, che termina dopo 70 anni dalla morte dell’autore, e sono trasferibili.
Ma, come anticipato, si può ricorrere anche a tutelare un programma per elaboratore attraverso il deposito del brevetto: prassi, questa, che consente la protezione del software con un brevetto di metodo che offre la soluzione di un problema tecnico ottenuta grazie al ricorso al suddetto software.
Potranno essere considerate brevettabili le c.d. “computer implemented inventions”, ovvero i software capaci di produrre un effetto tecnico (es. come un robot aspirapolvere, una macchina da cucire). Non sono brevettabili invece i software gestionali, un motore di ricerca ecc. Una volta stabilito quindi cosa, secondo le normative in materia, può essere brevettato, è necessario entrare più nel dettaglio, esaminando il tipo di protezione che un software può ottenere attraverso il brevetto.
Questo tipo di tutela – che consente di proteggere l’invenzione in qualsiasi forma essa venga riprodotta: sia letteralmente che per equivalenti – è sicuramente più ampia rispetto a quella offerta dal diritto d’autore, ma richiede rispetto a quest’ultimo determinati e stringenti requisiti.
Solo una volta verificata la sussistenza di tali requisiti, la domanda potrà quindi essere sottoposta ad esame, fase questa nel corso della quale verrà valutato, oltre all’aspetto meramente tecnico, il contributo alla soluzione di un problema tecnico in modo non ovvio.
Aspetti tecnici fondamentali per la valutazione delle domande di brevetto software
Così abbiamo chiarito gli aspetti che legittimano la brevettabilità dell’invenzione di software, secondo le linee guida EPO, condivise anche dalla giurisprudenza nazionale che ha rilevato (Trib. Torino, 13 agosto 2008) come sia certamente brevettabile “un insieme di circuiti elettronici (non un semplice algoritmo o elenco di istruzioni), privi di una forma definita, che operano secondo insegnamenti metodologici implementabili totalmente in hardware oppure in parte in hardware ed in parte in software, e mai completamente in software”.
Rimane però un ulteriore aspetto da evidenziare e che può fare la differenza in sede di esame: la “sufficiente descrizione” del brevetto. Spesso erroneamente meno considerata rispetto a quanto sopra, la sufficiente descrizione è infatti uno dei requisiti fondamentali in fase di verifica per le “computer implemented inventions” e per i brevetti in generale. Come stabilito dall’art. 51 CPI, al secondo comma, “l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla”, cioè realizzarla in modo che il suo oggetto possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi ambito industriale.
Affidati a un esperto
Affidarsi ad esperti e professionisti è dunque un passo imprescindibile per evitare facili errori e complicazioni nella delicata fase della valutazione della domanda e della preparazione della stessa.