- 5 Aprile 2024
- Assistenza Legale
- Ercole Bonini
Tutta la nostra principale attività lavorativa si svolge ormai online, e in funzione di quello che viene considerato linguaggio digitale e tutta una serie di applicativi e soluzioni che questo offre, compresi i software, ovvero sistemi operativi, ad oggi indispensabili e funzionali.
Cos’è il software?
Il software è, in breve, una sequenza di istruzioni informatiche secondo un ordine logico, scritte in un determinato linguaggio di programmazione, il “codice sorgente”, che rende il linguaggio comprensibile all’uomo e ne determina l’operatività.
Il “codice sorgente” per essere decodificato, quindi letto e reso operativo, necessita di un “codice oggetto”: una volta creato il software, quindi, questo sarà installato sull’hardware, che ne permetterà la funzione per il quale è stato progettato.
Come abbiamo già approfondito in un precedente articolo, nonostante il software (o programma informatico) rientri sotto la tutela della proprietà intellettuale in quanto opera creativa a tutti gli effetti, non lo si può proteggere attraverso un brevetto per la sua natura, contrariamente a un’opera letteraria, musicale e/o audiovisiva.
Si può tuttavia proteggere un dispositivo o macchinario in quanto offre una soluzione ad un problema tecnico ottenuta grazie al ricorso al software.
La domanda per brevettare il software, per la quale è previsto un esame analogo a ogni altra tipologia di invenzione, deve rispondere ai criteri stabiliti per tutte le altre categorie: novità, attività inventiva ed applicazione industriale.
Il software, quale creazione intellettuale, permette quindi di individuare:
- una parte descrittiva ossia la forma espressiva in cui il programma è stato scritto;
- una parte tecnologica che si evince dalla struttura stessa del software, ovvero le sue caratteristiche strutturali e funzionali.
Come tutelare il programma informatico o software?
La tutela giuridica del programma informatico, quale bene immateriale, rientra nella protezione della proprietà intellettuale, ma è ancora oggi un argomento molto dibattuto per via della complessità della materia.
Il software è sempre più materia di studio, aggiornamento e approfondimento. Soprattutto è una materia complessa, per via della natura particolare dell’applicativo. Particolarità che si riflette su determinate esigenze anche per quanto concerne le modalità di tutela.
Per la tutela del software, in definitiva, si può ricorrere a diverse forme: la complessità della materia permette infatti una differenziazione tra ciò che è il codice sorgente del software e il suo algoritmo.
Cosa protegge il brevetto e cosa protegge il copyright?
Potremmo rispondere alla domanda affermando che copyright e brevetto conferiscono due differenti tipologie di tutela. Il copyright protegge il software nella forma del codice. Il brevetto invece, protegge la funzionalità del software, ovvero il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice.
Le due soluzioni possono coesistere. Ciò premesso, è opportuno sottolineare che il copyright protegge essenzialmente l’algoritmo così come si presenta; il brevetto, invece, è uno strumento di tutela che protegge quella soluzione che risolve un problema tecnico tramite l’utilizzo di un software. Importante, infatti, è ricordare che possono essere brevettabili solo le c.d. “computer implemented inventions”, ovvero quei dispositivi o macchinari innovativi che utilizzano software capaci di produrre un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale interazione del software con il dispositivo hardware. La soluzione deve, insomma, risolvere in maniera originale e non ovvia un problema tecnico.
Quale strumento di tutela scegliere tra brevetto e copyright?
I fattori decisionali sono molteplici e di varia natura, tutti dipendenti dalle specifiche del software. Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di esperti in grado di rispondere a tutte le esigenze. Affidarsi a profili competenti è un passo non opzionabile se si vuole rimanere sempre aggiornati in materia di tutela.