- 2 Febbraio 2024
- Brevetti
- Ercole Bonini
Il software è oggigiorno sempre più materia di studio, aggiornamento e approfondimento. Soprattutto è una materia complessa, per via della natura particolare dell’applicativo. Particolarità che si riflette su determinate esigenze anche per quanto concerne le modalità di tutela. Non a caso, la protezione del software è sempre più materia, oltre che di studio, di controversie. Ad oggi, infatti, il software, ovvero un programma per elaboratore che è il risultato di una creazione intellettuale dell’autore, è uno dei più dibattuti oggetti nel campo della proprietà intellettuale e della sua protezione a livello legale.
La sua particolare natura derivativa determina, infatti, che il software di per sé non si può proteggere con il brevetto , in quanto quest’ultimo agisce come soluzione ad un problema tecnico.
Quale soluzione adottare allora? È importante ribadire che per la tutela del software si può ricorrere a diverse forme: la complessità della materia permette infatti una differenziazione tra ciò che è il codice sorgente del software e il suo algoritmo. Tale separazione dei componenti apre a due differenti forme di protezione: il ricorso al diritto d’autore da un lato, la possibilità di deposito del brevetto dall’altro.
Le due soluzioni possono coesistere, ma, quale delle due è la migliore?
Tra brevetto e copyright
Innanzitutto, bisogna sapere che il software è comunque soggetto alla normativa sul diritto d’autore, e questo in quanto il cosiddetto programma per elaboratore rientra nelle opere di ingegno a carattere creativo, potendo essere paragonato a un’opera letteraria o a un brano musicale. Questa forma di tutela nasce, come noto, con l’opera stessa ed è subito rivendicabile. La tutelabilità del software come opera dell’ingegno nasce con la Direttiva CE 250/91, che per la prima volta ha esteso la protezione esclusiva delle opere dell’ingegno ai programmi per elaboratore. Nel 1994, l’art. 10 dell’accordo elaborato dalla World Trade Organization e noto come “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPs) sancisce che i programmi per elaboratore, il codice sorgente e il codice oggetto sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna, che per la prima volta, nel 1886, ha sancito il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti.
L’autore di un software può quindi, facendo capo al diritto d’autore, vantare da subito diritti sia “morali” che “patrimoniali”. Tutto ciò premesso, resta fortemente consigliabile il deposito del software presso l’apposito Pubblico Registro.
Tornando a quanto sopra, però, il copyright protegge essenzialmente, in questo caso, l’algoritmo così come si presenta.
Da qui la necessità di ricorrere a un ulteriore e più impattante strumento di protezione, il brevetto, in quanto utilizzabile sul concetto inventivo in sé. Vi è però un aspetto tecnico che ne pregiudica il ricorso: possono essere considerate brevettabili, infatti, solo le c.d. “computer implemented inventions”, ovvero i software capaci di produrre un effetto tecnico (es. come un robot aspirapolvere, una macchina da cucire). Non sono brevettabili invece i software gestionali, un motore di ricerca ecc. Deve esistere, quindi, un “effetto tecnico” ulteriore rispetto alla normale interazione del software con il dispositivo hardware. La soluzione deve, quindi, risolvere in maniera originale e non ovvia un problema tecnico.
Cosa protegge il brevetto e cosa protegge il copyright?
Potremmo rispondere alla domanda affermando che copyright e brevetto conferiscono due differenti tipologie di tutela. Il copyright protegge il software nella forma del codice. Il brevetto, invece, protegge la funzionalità del software, ovvero il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice.
Quale scegliere tra brevetto e copyright?
I fattori decisionali sono molteplici e di varia natura e dipendono non solo dalle caratteristiche del software, ma anche dalle necessità di tutela a cui si vuole rispondere.
Affidati a un esperto
Un ulteriore aspetto da evidenziare e che può fare la differenza in sede di esame, nel caso in cui si opti per il brevetto, è la “sufficiente descrizione”. Spesso erroneamente meno considerata rispetto a quanto sopra, la sufficiente descrizione è infatti uno dei requisiti fondamentali in fase di verifica per le “computer implemented inventions”, al fine di evitare la nullità del brevetto. Ecco perché è opportuno affidarsi a professionisti del settore.
Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di esperti in grado di rispondere a tutte le esigenze. Affidarsi a profili competenti è un passo non opzionabile se si vuole rimanere sempre aggiornati in materia di tutela.